SQS SAFECHECK il marchio di validazione dei protocolli aziendali
INTRODUZIONE
In tutto il mondo le indicazioni sono concordi nell’affermare che per le imprese lo scenario post-Covid non sarà mai più lo stesso. Per poter competere tutte le organizzazioni, in qualunque settore, dovranno infatti dimostrare agli stakeholders (clienti, dipendenti, fornitori, autorità di controllo, ecc.) di aver attuato tutti i protocolli di sicurezza e di poter garantire con continuità al mercato fiducia, rassicurazione, affidabilità.
La risposta di SQS è SAFECHECK: attraverso la sistematica di valutazione SAFECHECK, basata su specifiche check-list, gli auditor SQS controllano, verificano e validano il rispetto dei protocolli di sicurezza del cliente, rilasciando al termine della verifica, l’attestato e il marchio SAFECHECK.
Il marchio può poi essere utilizzato dal cliente su qualunque comunicazione aziendale e l’elenco delle organizzazioni validate verrà anche pubblicizzato online da SQS.
SAFECHECK è abilitato per ogni settore, produttivo o di servizi. E stata inoltre definita una sistematica specificatamente dedicata per la filiera del turismo e dell’accoglienza: hotel, ristorazione, stabilimenti balneari, strutture ricettive, operatori.
SPECIFICA TECNICA SAFECHECK
Premessa
SQS, sotto la spinta e la richiesta di clienti e consulenti, ha deciso di predisporre una check list per la verifica dell’implementazione del protocollo aziendale relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, implementato dall’organizzazione in funzione delle indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle tra governo e parti sociali” (All. 6 del DPCM 26 aprile 2020).
Si devono distinguere fin da subito le due tipologie di Protocolli:
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra governo e parti sociali” (del 24 aprile 2020 ed All. 6 del DPCM 26 aprile 2020. Nel seguito sarà indicato come PROTOCOLLO
- Protocollo aziendale, e nel seguito indicato come PROTOCOLLO AZIENDALE, con il quale si intende il documento ovvero l’insieme di documenti (procedure, istruzioni, moduli, …) che detta le disposizioni aziendali stabilite per il rispetto del Protocollo.
Il documento Check-list
La check list SQS non deve essere interpretata come una serie di punti, assolti i quali, si è in grado di essere completamente conformi al Protocollo, ma piuttosto come una serie di indicazioni a corredo di quanto espresso dal Protocollo stesso, utili per l’implementazione del Protocollo aziendale e per un approccio sistemico dello stesso, favorendo l’integrazione massima con i propri sistemi di gestione aziendali.
La check list SQS, già scaricabile nella sua versione standard dal sito www.sqs.it (gratuitamente lasciando solo i propri riferimenti) potrà essere utilizzata dai referenti interni all’azienda per svolgere attività di gap analisys, assessment e audit interni volti a verificare la corretta implementazione dei requisiti secondo le modalità stabilite e allo stesso tempo la consapevolezza ed il rispetto delle indicazioni da parte dei collaboratori.
SQS ha adottato questa “check list” per erogare servizi di valutazione della corretta applicazione del Protocollo aziendale, come ente terzo indipendente
Il servizio di assessment ha come oggetto la verifica della documentazione predisposta dall’organizzazione per far fronte all’emergenza, e quindi le indicazioni vigenti nel sito aziendale, le modalità con cui le stesse sono state implementate e come sono state recepite e vengono rispettate dai collaboratori.
Al termine dell’attività verrà predisposto un report e un attestato della validità di 6 mesi, utilizzabile come documento attestante, oltre al protocollo doveroso, la buona volontà e impegno dimostrato da ogni direzione di organizzazione, per la corretta implementazione di regole e norme con l’obiettivo principale della prevenzione sanitaria per tutti gli stakeholders coinvolti.
Le modalità operative
- Secondo lo schema classico della certificazione, secondo un piano, con conduzione dell’attività da parte di personale qualificato ed esperto, in grado di verificare con l’ottica del miglioramento quanto implementato nell’organizzazione.
- Lo strumento utilizzato per la verifica sarà comunque una check list, che permette di affrontare tutti i 13 punti del protocollo oltre ad aspetti più generali ma non meno importanti quali l’impegno della direzione e le modalità di comunicazione e informazione al mercato.
- Al termine verrà predisposto un rapporto che descriverà la situazione riscontrata e fornirà spunti sia in termini di punti forti emersi che di punti migliorabili.
- Infine verrà rilasciato un attestato di conformità, qualora tutto si sia rivelato in linea con quanto stabilito dal protocollo dell’organizzazione, della validità di 6 mesi. Tale attestato potrà chiaramente essere mostrato a collaboratori, clienti e personale esterno alla struttura, come dimostrazione del buon lavoro svolto.
Vantaggi
- Una valutazione del proprio protocollo e del rispetto delle regole stabilite diventa un’assicurazione per la direzione che le cose sono state fatte nel modo corretto e nell’interesse di tutte le parti interessate.
- L’organizzazione è in grado di dimostrare di lavorare in conformità con le disposizioni stabilite e implementate
- La check list SQS SAFECHECK potrà essere un valido strumento per successive verifiche di allineamento e per il miglioramento.
- L’attestato SQS dimostrerà il buon operato e sarà un documento utilizzabile per il mercato e parti interessate, non da ultimo autorità di controllo, a dimostrazione che la prevenzione sanitaria è un obiettivo concreto e misurabile nell’organizzazione.
Si precisa che rapporto e attestato non possono essere intesi come una validazione di parte terza di conformità legislativa, ma solo come la capacità di fornire garanzie ai soggetti interessati che gli aspetti contenuti nel protocollo (13 punti) siano implementati e sotto adeguato e continuo controllo. Il ruolo dell’auditor infatti non può essere sostitutivo di quello degli organi pubblici di controllo, sia per il diverso ruolo che ricoprono le due figure (vincoli di riservatezza di natura contrattuale da una parte e compiti di controllo dall’altra), sia per il diverso significato che ricoprono le due verifiche.