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Il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per carta e cartone recuperati.
Il decreto definisce i criteri da rispettare affinché determinati rifiuti di carta e cartone, dopo un'operazione di recupero, possano cessare di essere qualificati come rifiuti e richiede al produttore un sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato.
Riferimento normativo
Il regolamento stabilisce i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e disciplina requisiti del materiale in ingresso, processo di recupero, qualità del materiale ottenuto, dichiarazione di conformità e sistema di gestione.
La carta e il cartone recuperati cessano di essere qualificati come rifiuti quando il processo di recupero e il materiale ottenuto soddisfano i criteri previsti dal D.M. 188/2020. La certificazione del sistema di gestione consente di rendere verificabili processi, controlli, responsabilità ed evidenze richiesti dal regolamento.
Dimostrare il presidio dei requisiti del D.M. 188/2020.
Strutturare controlli su ingresso, trattamento e materiale recuperato.
Governare lotti, registrazioni, campionamenti e dichiarazioni di conformità.
Rendere verificabile la produzione di carta e cartone recuperati.
Il D.M. 188/2020 riguarda i produttori di carta e cartone recuperati, ossia i gestori di impianti autorizzati al recupero di rifiuti di carta e cartone che intendono produrre materiale che cessa di essere qualificato come rifiuto secondo i criteri previsti dal decreto.
Punto essenziale
La certificazione riguarda il sistema di gestione della qualità richiesto dall'articolo 6 del D.M. 188/2020. Non sostituisce l'autorizzazione dell'impianto di recupero e non consente, da sola, di qualificare come End of Waste materiali o rifiuti non ammessi dal decreto o dall'autorizzazione applicabile.
L'Allegato 1 del D.M. 188/2020 individua le tipologie di rifiuto che possono essere utilizzate, fermo restando quanto previsto dall'autorizzazione dell'impianto.
Non sono ammessi alla produzione di carta e cartone recuperati ai sensi del D.M. 188/2020 i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il sistema di gestione deve collegare i requisiti ISO 9001 alle condizioni specifiche previste dal D.M. 188/2020.
Tracciabilità
Il decreto definisce il lotto di carta e cartone recuperati come il quantitativo prodotto in condizioni operative uniformi in un periodo definito non superiore a sei mesi. Il lotto non può superare 5.000 tonnellate.
Al termine del processo produttivo di ciascun lotto il produttore attesta il rispetto dei criteri applicabili attraverso la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 5 e dall'Allegato 3 del D.M. 188/2020.
Il sistema deve comprendere un piano di campionamento e procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla UNI EN 643.
Le verifiche sulla carta e cartone recuperati devono essere effettuate secondo le modalità e le periodicità definite dall'Allegato 1 del decreto.
Il produttore conserva inoltre il campione previsto dal regolamento per un anno. Nei casi previsti per organizzazioni registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001, il periodo può essere ridotto a sei mesi, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal decreto.
La carta e il cartone recuperati conformi al D.M. 188/2020 possono essere utilizzati nella manifattura di carta e cartone da parte dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima, secondo quanto previsto dall'Allegato 2.
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Requisito centrale
Il D.M. 188/2020 non richiede un sistema gestionale separato dalla qualità: l'articolo 6 prevede espressamente un sistema di gestione secondo UNI EN ISO 9001 capace di dimostrare il rispetto dei requisiti del decreto.
Per un'organizzazione già certificata ISO 9001, il percorso deve quindi considerare l'estensione e l'effettiva integrazione delle attività End of Waste nel campo di applicazione del sistema.
La certificazione ISO 14001 non sostituisce il sistema qualità richiesto dal D.M. 188/2020, ma può essere complementare nella gestione degli aspetti ambientali dell'impianto. Il decreto prevede inoltre, alle condizioni stabilite, una riduzione del periodo di conservazione dei campioni per le organizzazioni certificate UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS.
Il sistema End of Waste può essere collegato ad altri sistemi e verifiche applicabili all'organizzazione.
Per carta e cartone il riferimento è il D.M. 188/2020 e il produttore deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001 certificato da organismo accreditato.
Per determinati rottami metallici si applicano invece i Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, con requisiti e modalità di verifica differenti.
Le risposte essenziali su D.M. 188/2020, ISO 9001, lotti, autorizzazione e dichiarazione di conformità.
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