Lun–Ven: 09:00–18:00

Ambiente

End of Waste carta e cartone

Certificazione accreditata per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone

Il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per carta e cartone recuperati.

Il decreto definisce i criteri da rispettare affinché determinati rifiuti di carta e cartone, dopo un'operazione di recupero, possano cessare di essere qualificati come rifiuti e richiede al produttore un sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato.

Riferimento normativo

D.M. 188/2020 – End of Waste carta e cartone

Il regolamento stabilisce i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e disciplina requisiti del materiale in ingresso, processo di recupero, qualità del materiale ottenuto, dichiarazione di conformità e sistema di gestione.

Regolamento
D.M. 188/2020
Sistema richiesto
UNI EN ISO 9001
SQS Italia
Accreditata Accredia

Da rifiuto a materia utilizzabile

La carta e il cartone recuperati cessano di essere qualificati come rifiuti quando il processo di recupero e il materiale ottenuto soddisfano i criteri previsti dal D.M. 188/2020. La certificazione del sistema di gestione consente di rendere verificabili processi, controlli, responsabilità ed evidenze richiesti dal regolamento.

Perché certificare il sistema End of Waste

Conformità

Dimostrare il presidio dei requisiti del D.M. 188/2020.

Controlli

Strutturare controlli su ingresso, trattamento e materiale recuperato.

Tracciabilità

Governare lotti, registrazioni, campionamenti e dichiarazioni di conformità.

Mercato

Rendere verificabile la produzione di carta e cartone recuperati.

A chi si applica

Il D.M. 188/2020 riguarda i produttori di carta e cartone recuperati, ossia i gestori di impianti autorizzati al recupero di rifiuti di carta e cartone che intendono produrre materiale che cessa di essere qualificato come rifiuto secondo i criteri previsti dal decreto.

Punto essenziale

La certificazione non sostituisce l'autorizzazione dell'impianto

La certificazione riguarda il sistema di gestione della qualità richiesto dall'articolo 6 del D.M. 188/2020. Non sostituisce l'autorizzazione dell'impianto di recupero e non consente, da sola, di qualificare come End of Waste materiali o rifiuti non ammessi dal decreto o dall'autorizzazione applicabile.

I rifiuti ammessi al processo

L'Allegato 1 del D.M. 188/2020 individua le tipologie di rifiuto che possono essere utilizzate, fermo restando quanto previsto dall'autorizzazione dell'impianto.

15 01 01
Imballaggi di carta e cartone
15 01 05
Imballaggi compositi
15 01 06
Imballaggi in materiali misti
20 01 01
Carta e cartone
19 12 01
Carta e cartone da trattamento meccanico di rifiuti da raccolta differenziata
03 03 08
Scarti della selezione destinati al riciclo, nei limiti previsti dal decreto

Non sono ammessi alla produzione di carta e cartone recuperati ai sensi del D.M. 188/2020 i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

I processi da presidiare

Il sistema di gestione deve collegare i requisiti ISO 9001 alle condizioni specifiche previste dal D.M. 188/2020.

01
Controllo dei rifiuti in ingresso
02
Separazione e stoccaggio
03
Processo di recupero
04
Conformità UNI EN 643
05
Campionamenti e controlli
06
Lotti e dichiarazioni di conformità
07
Competenze del personale
08
Registrazioni ed evidenze

Tracciabilità

Lotto e dichiarazione di conformità

Il decreto definisce il lotto di carta e cartone recuperati come il quantitativo prodotto in condizioni operative uniformi in un periodo definito non superiore a sei mesi. Il lotto non può superare 5.000 tonnellate.

Al termine del processo produttivo di ciascun lotto il produttore attesta il rispetto dei criteri applicabili attraverso la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 5 e dall'Allegato 3 del D.M. 188/2020.

Controlli, campionamento e conservazione

Il sistema deve comprendere un piano di campionamento e procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla UNI EN 643.

Le verifiche sulla carta e cartone recuperati devono essere effettuate secondo le modalità e le periodicità definite dall'Allegato 1 del decreto.

Il produttore conserva inoltre il campione previsto dal regolamento per un anno. Nei casi previsti per organizzazioni registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001, il periodo può essere ridotto a sei mesi, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal decreto.

Come può essere utilizzata la carta recuperata?

La carta e il cartone recuperati conformi al D.M. 188/2020 possono essere utilizzati nella manifattura di carta e cartone da parte dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima, secondo quanto previsto dall'Allegato 2.

Cosa ti serve?

Certificazione del sistema End of Waste o sviluppo delle competenze: scegli il percorso più adatto alle tue esigenze.

Certificazione

Produci End of Waste da carta e cartone?

Valuta la certificazione del sistema di gestione secondo ISO 9001 e D.M. 188/2020.

Richiedi informazioni

Formazione

Vuoi sviluppare competenze sui sistemi di gestione?

Consulta la formazione SQS dedicata ai sistemi di gestione, alla qualità, all'ambiente e alle attività di audit.

Scopri la formazione

Il percorso di certificazione

La verifica considera il sistema ISO 9001 e la sua applicazione concreta ai requisiti del D.M. 188/2020.

01
Richiesta
02
Scopo
03
Stage 1
04
Stage 2
05
Certificazione
06
Mantenimento

Requisito centrale

End of Waste e ISO 9001

Il D.M. 188/2020 non richiede un sistema gestionale separato dalla qualità: l'articolo 6 prevede espressamente un sistema di gestione secondo UNI EN ISO 9001 capace di dimostrare il rispetto dei requisiti del decreto.

Per un'organizzazione già certificata ISO 9001, il percorso deve quindi considerare l'estensione e l'effettiva integrazione delle attività End of Waste nel campo di applicazione del sistema.

Approfondisci ISO 9001 →

End of Waste e ISO 14001

La certificazione ISO 14001 non sostituisce il sistema qualità richiesto dal D.M. 188/2020, ma può essere complementare nella gestione degli aspetti ambientali dell'impianto. Il decreto prevede inoltre, alle condizioni stabilite, una riduzione del periodo di conservazione dei campioni per le organizzazioni certificate UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS.

Norme e percorsi collegati

Il sistema End of Waste può essere collegato ad altri sistemi e verifiche applicabili all'organizzazione.

End of Waste carta e cartone e rottami metallici: schemi differenti

Per carta e cartone il riferimento è il D.M. 188/2020 e il produttore deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001 certificato da organismo accreditato.

Per determinati rottami metallici si applicano invece i Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, con requisiti e modalità di verifica differenti.

FAQ – Domande frequenti sull'End of Waste carta e cartone

Le risposte essenziali su D.M. 188/2020, ISO 9001, lotti, autorizzazione e dichiarazione di conformità.

Cos'è l'End of Waste carta e cartone?
È il processo attraverso il quale determinati rifiuti di carta e cartone, dopo un'operazione di recupero e quando sono rispettati i criteri del D.M. 188/2020, cessano di essere qualificati come rifiuti.
Il D.M. 188/2020 richiede la certificazione ISO 9001?
Sì. L'articolo 6 richiede al produttore di carta e cartone recuperati di applicare un sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001, certificato da un organismo accreditato e idoneo a dimostrare il rispetto dei requisiti del regolamento.
La certificazione riguarda il materiale recuperato?
Non si tratta di una certificazione di prodotto del singolo lotto. La certificazione riguarda il sistema di gestione con cui l'organizzazione dimostra di presidiare i requisiti previsti dal D.M. 188/2020.
La certificazione sostituisce l'autorizzazione dell'impianto?
No. L'impianto deve essere autorizzato allo svolgimento delle attività di recupero applicabili. La certificazione del sistema non sostituisce autorizzazioni, prescrizioni o altri obblighi previsti dalla normativa ambientale.
Quanto può essere grande un lotto End of Waste?
Il D.M. 188/2020 definisce il lotto come il quantitativo prodotto in condizioni operative uniformi in un periodo non superiore a sei mesi. Il lotto non può superare 5.000 tonnellate.
È necessaria una dichiarazione di conformità?
Sì. Al termine del processo produttivo di ciascun lotto, il produttore deve attestare il rispetto dei criteri attraverso la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 5 e dall'Allegato 3 del decreto.
Quanto deve essere conservato il campione?
Il periodo ordinario di conservazione previsto dal D.M. 188/2020 è di un anno. Nei casi e alle condizioni previste dal decreto, per organizzazioni registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001 il periodo può essere ridotto a sei mesi.
Un'azienda già certificata ISO 9001 deve fare una nuova certificazione?
Il sistema già certificato deve comprendere effettivamente le attività di produzione di carta e cartone recuperati e i requisiti specifici del D.M. 188/2020. Il campo di applicazione e l'eventuale estensione devono quindi essere valutati sulla situazione concreta dell'organizzazione.
ISO 14001 sostituisce la certificazione richiesta dal D.M. 188/2020?
No. Il decreto richiede un sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001. ISO 14001 può essere complementare e il decreto le attribuisce specifici effetti rispetto alla conservazione dei campioni, ma non sostituisce il requisito ISO 9001.
SQS è accreditata per l'End of Waste carta e cartone?
Sì. SQS Italia S.r.l. è accreditata da Accredia per la certificazione secondo il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.
SQS può fornire consulenza per implementare il sistema?
No. Nell'ambito dell'attività di certificazione SQS mantiene indipendenza e imparzialità e non progetta o implementa il sistema di gestione dell'organizzazione. 

SQS

Certificazione accreditata del sistema End of Waste

Gli audit SQS verificano la coerenza tra autorizzazione, rifiuti in ingresso, processo di recupero, requisiti UNI EN 643, campionamenti, lotti, dichiarazioni di conformità, controlli, registrazioni ed evidenze del sistema di gestione.

Attività di certificazione secondo D.M. 188/2020 svolta da SQS Italia S.r.l. sotto accreditamento Accredia.

Renato Borghesan
Per informazioni
Renato Borghesan
 renato.borghesan@sqs.ch
Flyer
Riconoscimento
Attività di certificazione svolta sotto accreditamento Accredia
Combinazioni
Richiedi maggiori informazioni
Dettagli
logo SQS
Hai bisogno di aiuto?
Contatti
Newsletter

Ricevi i nostri aggiornamenti

Dettagli

Risultati della ricerca

×
Pagine
    Certificazioni
      Corsi